(Pubblicato nel supplemento n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 dell'11 agosto 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la delbierazione della giunta provinciale n. 3165 del 20 luglio 1998. EMANA il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la preparazione e la somministrazione di alimenti negli alpeggi in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante "Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica e medicina legale", nonche' dell'art. 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi". 2. Il presente regolamento da' inoltre attuazione alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari, nonche' alle direttive 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 e 92/47/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte. 3. L'attivita' di preparazione e somministrazione di alimenti costituisce attivita' ausiliaria a quella propria dell'alpeggio e puo' essere esercitata solo quando sono garantiti gli standard igienico-sanitari minimi a tutela della salute pubblica di cui al presente regolamento.