(Pubblicato nel supplemento n. 3 al Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 dell'11 agosto 1998)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista la delbierazione della giunta  provinciale  n.  3165  del  20
luglio 1998.
 
                                EMANA
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1.   Il  presente  regolamento  disciplina  la  preparazione  e  la
somministrazione di alimenti negli alpeggi in attuazione dell'art. 3,
comma 1, lettera g), della legge provinciale 13 gennaio 1992,  n.  1,
recante  "Norme  sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e
sanita' pubblica e medicina   legale",  nonche'  dell'art.  21  della
legge  provinciale  22  ottobre  1993, n. 17, recante "Disciplina del
procedimento amministrativo e del diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi".
  2.  Il  presente  regolamento da' inoltre attuazione alla direttiva
93/43/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, sull'igiene dei  prodotti
alimentari,  nonche'  alle  direttive  92/46/CEE del Consiglio del 16
giugno 1992 e 92/47/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, in  materia
di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base
di latte.
  3.  L'attivita'  di  preparazione  e  somministrazione  di alimenti
costituisce attivita' ausiliaria a  quella  propria  dell'alpeggio  e
puo'  essere  esercitata  solo  quando  sono  garantiti  gli standard
igienico-sanitari minimi a tutela della salute  pubblica  di  cui  al
presente regolamento.